Lunedì 8 febbraio 2010 il Consiglio Comunale modifica lo Statuto della Città di Torino su inizativa popolare!
Vengono messi qui a confronto il testo della delibera per la modifica dello Statuto, così come proposta dal Comitato Acqua Pubblica Torino e sottoscritta da 12.000 cittadini, e quello della delibera frutto della mediazione tra Comitato e maggioranza di centro sinistra e così approvata dal Consiglio comunale lunedì 8 febbraio 2010.
Leggi il testo finale.
Per maggiori approfondimenti leggi il documento di valutazione [pdf 308 kb].
Consulta il dettaglio delle votazioni in Consiglio comunale [pdf 28 kb].
Leggi la Cronistoria della Delibera Comunale
Testo proposto dal Comitato e sottoscritto da 12.000 cittadini (testo completo pdf 89 kb) |
Testo emendato e approvato dal Consiglio comunale (testo completo pdf 50 kb) |
all'articolo 2 - Finalità del Comune, comma 1, lettera b), dopo le parole "alla tutela della salute," aggiungere le parole "all'acqua"; | all'articolo 2 - Finalità del Comune, comma 1, lettera b), dopo le parole "alla tutela della salute," aggiungere le parole "all'accesso a tutti i beni essenziali ed in particolare all'acqua,"; |
all'articolo 2 - Finalità del Comune, comma 1, aggiungere alla fine il seguente punto: "n) assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa."; |
non modificato |
dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente articolo 71 bis: "Articolo 71 bis - Servizio idrico 1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro. |
dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente articolo 71 bis: "Articolo 71 bis - Servizio idrico integrato 1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro. |
2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici. | 2. In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici. |
3. Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona." | 3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.". |