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Bandiere sui balconiBandiera sul balcone: si può o non si può?

 

Un commento di Luigi Meconi, avvovcato membro del forum italiano dei movimenti per l'acqua

 
 
SI SCRIVE ACQUA SI LEGGE DEMOCRAZIA - RESTIAMO UMANI

  Letta questa notizia e letto l'art. 6 della legge 212/1956 che dal trentesimo giorno delle elezioni "è vietata ogni forma di propaganda elettorale ... figurativa", ho pensato al dischetto con "2SI' per l'acqua Bene Comune" che porto appuntato sulla mia camicia e anche alla bandiera con le stesse parole che 20 giorni fa ho affisso alla finestra della mia casa nelle Marche.

  Via via mi è venuto da pensare a quanti hanno affisso adesivi per l'acqua bene comune e contro il nucleare nelle loro macchine. O a Marco che distribuisce i suoi 5 volantini giornalieri. Una ammenda fino a un milione di vecchie lire compreso l'arresto fino a sei mesi, facevano pensare.

  Mi dicevo tra me e me che qualcosa non mi quadrava. Vedi quello che sta succedendo sui ritardi del Parlamento nella disciplina della propaganda televisiva e ora questa attenzione del Comune di Novellara (RE) che pare cercare il pelo nell'uovo. Mi sentivo intimamente ferito.

  Poi il provvidenziale rinvenimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 1995, che naturalmente ho letto per intero.

  La sentenza muove principalmente distinguendo "propaganda" (classica in periodo elettorale) e "pubblicità", altro dalla propaganda.

  Dice la sentenza della Corte Costituzionale: "Nelle campagne referendarie le forme espressive della propaganda vengono, invero, in larga parte a coincidere con le forme proprie della pubblicità, con la conseguenza che, per queste campagne, gli effetti delle limitazioni introdotte in materia pubblicitaria possono risultare aggravati fino a ridurre al di là della ragionevolezza gli spazi informativi complessivamente consentiti ai soggetti interessati alla promozione o alla opposizione ai quesiti referendari ... In conseguenza della sua irragionevolezza ed eccessività la disposizione in esame ... va di conseguenza annullata"

  La disposizione in parola è il comma 6 dell'art. 3 del d.l. 83/1995 che ricalca l'art. 6 della legge 212/1956 che commina arresto e ammenda per forme non di pubblicità, ma di propaganda.

  Ben dice il Sindaco di Novellara quando invita la propria Polizia Municipale a non confondere "propaganda elettorale dai casi di semplice pubblicità, di manifestazione del proprio pensiero e come tale non perseguibile".

  Colpisce un po' che nonostante questa precisa analisi, il Sindaco invece di dare ai propri Vigili un preciso indirizzo a non confondere, in relazione alle bandiere esposte, "propaganda" con forme di "manifestazione del libero pensiero" tutelato dalla Costituzione (art. 21), sembra dire ai propri Vigili: "stabilite voi se queste bandiere sui balconi sono o no manifestazione del libero pensiero".

  Strano, perché, avendo il Sindaco letto che per la Corte Costituzionale queste bandiere appese ai balconi (o le spille sulle camice o autoadesivi sui vetri delle macchine), sempre che non ci sia una specifica norma di legge che lo vietasse, potrebbero essere mere manifestazioni del libero pensiero come ipotizza lui stesso, non gli sorge il dubbio che nel caso di "preventivo avviso prima di procedere all'applicazione della sanzione" da parte della sua P.M., come già fatto, stia involontariamente dando alla stessa un indirizzo che non esclude ogni azione "al di là della ragionevolezza" o ogni "divieto ... del tutto ingiustificato", o in contrasto, sembra evidente, con la stessa Corte Costituzionale?

  Un saluto
   20 maggio 2011  Luigi Meconi