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Forum italiano dei movimenti per l'acqua

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 7 Dicembre 2014- Osservazioni sulla bozza dello Statuto della Città Metropolitana

 

Scarica la Bozza dello Statuto della Città Metropolitana con le nostre osservazioni [.pdf, 223 KB]  

Al Sindaco della Città Metropolitana

ai membri della Commissione per la definizione e redazione della bozza di statuto della Città Metropolitana



Signor Sindaco della Città Metropolitana

trasmettiamo  qui di seguito e in allegato le osservazioni e le proposte del Comitato Acqua Pubblica Torino alla Bozza di Statuto della Città metropolitana.

Con la presente chiediamo anche un’audizione davanti alla Commissione Statuto da Lei presieduta per illustrare e motivare quanto esposto.

In attesa della convocazione, inviamo i migliori saluti


 Premessa

Non possiamo innanzitutto non denunciare la scelta, unilaterale e ideologica, di escludere a priori le aziende speciali. Proponiamo perciò di reinserirle nello Statuto anche alla luce della Sentenza della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014 che dichiara legittima e quindi possibile la trasformazione di una SPA in Azienda Speciale : “l’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica..

Sono tre le grandi questioni di specifico interesse del Movimento dell'Acqua, sulle quali ci esprimiamo con gli emendamenti proposti  nell’allegata  Bozza di Statuto e che riportiamo anche qui, in corsivo,  con le nostre motivazioni.
 

 

1ª questione

Recuperare quanto già presente sull’acqua bene comune nel vecchio Statuto


Art. 1, i)  Finalità della Città metropolitana


Tra le finalità, proponiamo  di modificare quella riguardante l'acqua, con una definizione inequivocabile e rispondente all’esito referendario

i)  assicurare il diritto universale all’acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la proprietà e gestione pubblica, partecipativa e senza scopo di lucro del Servizio Idrico Integrato


Art. 16 Istituzione e partecipazione a enti e società


Chiediamo di recuperare testualmente l’art. 63 bis dello Statuto della disciolta Provincia, inserendolo come

Art. 16 bis  - Servizio Idrico Integrato  - nello Statuto della Città metropolitana

 La Città metropolitana assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:

a) considerare l’acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica.

Pertanto la Provincia garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;

b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;

c) assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l’uso razionale della risorsa, l’accessibilità per tutti, l’equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce deboli e favorisca il risparmio idrico.
 

2ª questione

Modalità, istituti e strumenti di democrazia partecipativa


L’art. 6 - Statuti comunali e provinciali -  della legge 267/2000 Testo Unico degli Enti locali  elenca i contenuti obbligatori  dello  Statuto  comunale  e provinciale tra i quali comprende anche “...  le  forme  ...  della  partecipazione  popolare  (…) e dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi

Vanno quindi inserite nello Statuto della Città Metropolitana – e non rimandate al successivo Regolamento -  le forme di partecipazione tradizionali e le nuove forme e regole meglio rispondenti a principi e pratiche di democrazia diretta (referendum propositivo, tempi certi di esame e votazione, motivazione argomentata dell’eventuale non accoglimento)  che sono del resto già praticati a livello di Unione Europea, ad es. per quanto riguarda l’ICE –Iniziativa del Cittadini  Europei.

Proponiamo quindi di inserire, prima dell’Art. 32  il seguente nuovo articolo aggiuntivo:

Art.  …       -   Istituti di partecipazione

La partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.


Istanze e petizioni al Sindaco ed al Consiglio Metropolitano


1.   Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco o al Consiglio Metropolitano, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.

3.   Le petizioni al Consiglio Metropolitano devono essere sottoscritte da almeno cinquecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4.   Le modalità procedurali per la presentazione e la discussione di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.


Proposte di deliberazione di iniziativa popolare


1.   I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Metropolitano proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno mille titolari dei diritti di partecipazione, ovvero duemila qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto.

2.   Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonché le modalità ed i termini con cui le stesse sono discusse e votate dal Consiglio metropolitano, sono disciplinate da apposito Regolamento.

3.  Qualora il Consiglio metropolitano non ne deliberi l’approvazione , deve darne  esauriente motivazione,

4. L’iter delle proposte deve essere concluso entro 6 mesi dalla loro presentazione per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio metropolitano. Qualora l’iter non si concluda nel tempo stabilito, la deliberazione proposta entra automaticamente in vigore.

Diritto di tribuna

Il Presidente del Consiglio Metropolitano organizza, mediante gli uffici del Consiglio stesso, il diritto di tribuna dei primi presentatori delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento per istanze, petizioni e proposte di deliberazione d'iniziativa popolare.

Referendum abrogativo e propositivo


1.   Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento:

a) referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del  Sindaco e del Consiglio Metropolitano,

b) Referendum propositivo per l’adozione di atti politico-amministrativi di recepimento delle proposte di governo della Città Metropolitana, in particolare in merito alla proprietà e gestione dei servizi pubblici locali.

2.  Quorum ed effetti del referendum abrogativo e propositivo

- La disposizione oggetto del referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato il 25 per cento degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.

- La disposizione oggetto del referendum propositivo entra in vigore dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato il 25 per cento degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi

Il Consiglio Metropolitano può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.



3ª questione

Nomine nei Consigli di Amministrazione delle società partecipate


Non ci stanchiamo di proporre nuove modalità di scelta degli amministratori dei servizi pubblici locali per superare i fenomeni deleteri di spartizione partitica, clientelare, di cooptazione, se non peggio.

Proponiamo modalità analoghe a quelle già in atto per la formazione delle giurie popolari: e cioè l’ ESTRAZIONE  a sorte dei  nomi da un elenco dei cittadini con le qualità richieste (titolo di studio, buona condotta ecc).

Segnaliamo infine una grave dimenticanza – non vogliamo pensare a una forma di discriminazione verso gli atei –  l’aver omesso il rispetto, oltre che della “credenza religiosa” anche delle “convinzioni filosofiche” dei cittadini, che proponiamo quindi di aggiungere all’Art. 5 Pari opportunità.

Quanto sopra esposto  è inserito in corsivo nella Bozza di Statuto allegata.


Nel ringraziare per l'attenzione, restiamo in attesa di una convocazione in audizione per poter illustrare più compiutamente le nostre osservazioni e  proposte.