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Torino, 24 ottobre 2013
Ai rappresentanti dei Comuni soci SMAT all’Assemblea del 24 ottobre 2013
Oggetto : Assetto societario SMAT - Delibere di iniziativa consiliare n 29158/2013 e di iniziativa popolare n. 29273/2013 votate dal Consiglio provinciale il 23 luglio 2013
Facciamo seguito alla comunicazione inviataVi per posta elettronica il 14 ottobre scorso, per evidenziare ancora una volta i contenuti non condivisibili della deliberazione n. 29158/2013 oggi al vostro esame.
Nel rinnovare il nostro rammarico per il fatto che il Consiglio provinciale abbia respinto la Proposta di deliberazione di iniziativa popolare sostenuta da 11.657 firme di elettrici ed elettori di Torino e provincia, richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che la Deliberazione n. 29158/2013 che l’ha sostituita:
* afferma che la legislazione vigente non consentirebbe la trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale di diritto pubblico, cita a sostegno il parere della cosiddetta Tecnostruttura della Città di Torino ma non cita, se non per negarne validità, autorevoli pareri di insigni giuristi italiani ai quali contrappone una sentenza non pertinente della Corte d’Appello di Torino. Tale sentenza infatti riguarda una società di persone, fattispecie giuridica ben diversa e non paragonabile alla società di capitali (SpA)
* ignora del tutto la prova provata della fattibilità della trasformazione: la SPA ARIN di Napoli è stata trasformata in Azienda speciale di diritto pubblico “Acqua Bene Comune” - con rogito del notaio Giancarlo Laurini, Repertorio n. 84845 del 31 luglio 2012 e come tale iscritta alla Camera di Commercio di Napoli, senza opposizione da parte di chicchessia.
* le Città di Belluno, Vicenza, Reggio Emilia, Forlì, Piacenza e altre stanno seguendo la stessa strada come hanno dichiarato pubblicamente i loro Sindaci e/o Assessori competenti al convegno “Ripubblicizzare si può, si deve” del 21 settembre scorso svoltosi nella nostra città, al quale erano stati invitati anche i Sindaci dei Comuni soci SMAT
Allo scopo di pervenire (Punto1, capoverso 5) alla “progressiva estromissione dalla compagine societaria, in ottica di rafforzamento dell’in-house providing dei soci che non sono tributari di alcuna competenza nella gestione del servizio idrico pubblico integrato” (FCT, CIDIU ecc); la delibera apre la strada alla privatizzazione dell’Azienda in più modi:
1) con l’acquisto di azioni proprie: SMAT aumenterebbe i debiti riducendo i mezzi propri, con un probabile deterioramento della solidità aziendale presso il sistema bancario, e questo, nell’attuale fase di stretta del credito, potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol.
Azioni proprie detenute da SMAT per quanto tempo? In attesa di reperire un investitore privato?
2) con l’acquisto delle azioni suddette da parte degli stessi Comuni soci: ipotesi oggidì impraticabile stante la situazione di indebitamento dei Comuni stessi. Inverosimile poi un acquisto NON al valore nominale ma addirittura al prezzo di mercato con perizia asseverata dal Tribunale di Torino,
3) la delibera non accenna minimamente a quali e quante risorse sono o sarebbero disponibili, per SMAT e per i Comuni soci, per procedere al riscatto del pacchetto azionario SMAT attualmente in mano a FCT, CIDIU e altri
4) quel che è peggio : la delibera non tiene conto del rischio non improbabile per SMAT (e il caso CIDIU lo conferma) che uno o più Comuni diano le proprie azioni in pegno alle banche, col risultato che saranno le banche – E NON PIU’ I COMUNI - a partecipare – e votare – nelle assemblee degli azionisti SMAT, incidendo così sulle scelte aziendali,
5) l’apparente “blindatura” di SMAT contro la privatizzazione, tramite l’elevazione dal 75% al 90% del quorum dei votanti per la modifica dell’Art. 17.2 dello Statuto, è un mero esercizio di stile ma non di sostanza. Il quorum del 90% dei voti favorevoli è sempre stato ampiamente raggiunto e superato nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie degli ultimi 7 anni.
L’unica vera blindatura è l’unanimità: il 100% dei votanti nelle assemblee straordinarie di modifica dello statuto.
Per quanto riguarda infine la destinazione degli utili, la delibera afferma da un lato (Punto 1, 4° capoverso) “ l’obbligo di reinvestimento degli eventuali saldi di gestione” ma al successivo capoverso 8) si contraddice ammettendo: “.. la destinazione ai comuni del dividendo fissando una quota max al 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica ed una restante quota min. dell’80% a riserva dell’azienda secondo le indicazioni che saranno definite dall’ATO anno per anno ed in ragione delle tariffe definite dall’AEEG;” sic!
Quale delle due disposizioni sulla ripartizione degli utili SMAT, di cui al Punto 1, capoverso 4) e Punto1, capoverso 8) della delibera in questione dovrebbe essere vincolante?
Rileviamo infine che su prospettive come quelle delineate dalla delibera in questione numerosi Consigli comunali, e lo stesso Consiglio Comunale di Torino, di gran lunga il maggiore azionista di SMAT, hanno espresso - nel recente passato - orientamenti diversi con deliberazioni, mozioni e ordini del giorno. E non è quindi ammissibile prescindere dal loro parere per quanto riguarda la delibera in oggetto.
In considerazione di quanto sopra esposto, Vi chiediamo di:
- non assumere alcuna decisione senza un esplicito mandato espresso con il voto dei consigli comunali di appartenenza,
- restituire così alle rispettive assemblee elettive i poteri di indirizzo e controllo stabiliti dalla legge su scelte, come quella in argomento, strategiche per il futuro delle Comunità da Voi amministrate.
Il Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino
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