Il Consiglio Comunale di Torino chiede il trasferimento delle competenze idriche di ARERA al Ministero dell'Ambiente
C I T T À D I T O R I N O --- ORDINE DEL GIORNO N. 8
Approvato dal Consiglio Comunale in data 11 marzo 2019
OGGETTO: PROPOSTA AL PARLAMENTO PER IL SUPERAMENTO DELLA AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L'ENERGIA, RETI E AMBIENTE NELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
- originariamente (Legge n. 481/1995) fu istituita l'autorità per l'energia elettrica e il gas naturale (AEEG) cui venne annessa la funzione di regolazione del servizio idrico integrato (D.L. n. 201/2011) così assumendo la denominazione AEEGSI e infine quella di regolazione della gestione dei rifiuti (Legge n. 205/2017) attuale ARERA. Tale Autorità è nei principi un organismo di regolazione del sistema di gestione delle utility svolgendo una funzione di controllo sui gestori dei servizi e determinando i criteri di formazione delle tariffe, indirizzandole alla economicità e alla tutela dell'utente, non ai profitti del gestore
- nei fatti, fin dal 2018 il Forum italiano dei movimenti per l'acqua ha avviato una campagna per lo scioglimento di Arera, chiedendo non venisse rinnovato il Collegio di gestione che, invece, si è insediato il 9 agosto 2018 e resterà in carica per sette anni. Le obiezioni mosse dal Forum, al punto di promuovere la campagna, riguardano i rilevanti oneri di funzionamento, sia per la logistica (acquisizione di immobili per uffici a Roma e a Milano per circa 41 milioni di Euro), sia per le consulenze e collaborazioni professionali, sia per i compensi ai componenti del Collegio e dei revisori dei conti;
- oltre il conto economico, ciò che più pare in contraddizione con lo spirito del referendum per l'acqua del 12-13 giugno 2011 riguarda il mancato rispetto della abrogazione del comma 1 dell'articolo 154 del Decreto legislativo n. 152/2006 ovvero "adeguatezza della remunerazione del capitale investito";
RICORDATO CHE
- nella logica referendaria, condivisa dall'esito, la gestione del servizio idrico integrato non deve avere scopo di lucro e l'eventuale avanzo di amministrazione e cioè gli eventuali utili delle aziende di gestione dovrebbero essere impiegati per qualificare le reti di distribuzione e alleggerire la compartecipazione degli utenti tramite le tariffe. In realtà per determinazione del Collegio di Arera la denominazione "remunerazione del capitale investito" è stata trasformata in "oneri finanziari del gestore". Sui diretti interessi degli utenti grava inoltre l'avallo a metodi di calcolo delle tariffe, ove si è consentito che il contrasto e il contenimento delle morosità ricada sugli utenti paganti ai quali viene anche addebitata - sotto forma di "conguaglio" - una quantità d'acqua non consumata rispetto alle previsioni del gestore;
- nel ricordare che l'acqua è un bene primario che deve essere accessibile, pertanto le morosità dovrebbero essere valutate in quanto colpevoli o incolpevoli, allo stato e con il beneplacito di Arera in tariffa non vengono addebitate e redistribuite le effettive perdite per mancati incassi, bensì in base a una percentuale calcolata sul fatturato del gestore;
SOTTOLINEATO CHE
- gli Enti Locali svolgono una funzione di indirizzo e di controllo nell'ambito delle sedi deputate alla programmazione del servizio idrico integrato;
- le argomentazioni sopra richiamate coinvolgono le responsabilità politiche dei Comuni nonché i loro concreti e contingenti comportamenti, ad esempio nella adesione alla redistribuzione degli utili da parte del soggetto gestore;
NEL CONDIVIDERE
le motivazioni della campagna del Forum italiano dei movimenti per l'acqua;
INVITA
Il Governo e il Parlamento presso i quali è aperta la discussione sulla gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque a condividere le proposte di trasferimento delle competenze di ARERA in merito alla regolazione e al controllo dei servizi idrici presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del mare, senza oneri aggiuntivi.